Novità EOM Italia - 19.12.2025

Equipollenza e percorso di riconoscimento dei titoli

Sancito l'Accordo: aggiornamento del 19 dicembre 2025

Sancito l’Accordo: cosa prevede il testo in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

L’Accordo sull’equipollenza dei titoli in Osteopatia rappresenta un passaggio storico per il riconoscimento definitivo della professione sanitaria dell’osteopata in Italia. 

Il provvedimento disciplina il periodo transitorio, definendo criteri, requisiti e scadenze per l’accesso agli Elenchi Speciali a esaurimento e il successivo passaggio all’Albo degli Osteopati presso gli Ordini TSRM e PSTRP di tutte le persone che hanno conseguito un titolo di Osteopata. 

In questo articolo sintetizziamo cosa prevede il decreto, chi riguarda e quali sono le principali differenze rispetto allo schema circolato nelle scorse settimane.

1. Istituzione degli Elenchi Speciali a esaurimento

Il decreto introduce formalmente gli Elenchi Speciali a esaurimento, istituiti presso gli Ordini TSRM-PSTRP territorialmente competenti. 

Questi elenchi hanno una funzione di ponte normativo: 

  • consentono agli osteopati già operativi di continuare a esercitare legittimamente;
  • accompagnano i professionisti verso il conseguimento dell’equipollenza e l’accesso all’Albo definitivo. 

L’iscrizione agli Elenchi Speciali non equivale all’iscrizione all’Albo, ma costituisce un passaggio obbligatorio nel periodo transitorio. 

2. Chi può iscriversi agli Elenchi Speciali

Possono presentare domanda di iscrizione agli Elenchi Speciali coloro che hanno completato o si sono iscritti a un corso di formazione in Osteopatia entro il 31 agosto 2026:

Profilo A - Osteopata D.O.

  • Titolo di studio: diploma di maturità 
  • Formazione teorica: almeno 2.400 ore (96 CFU)
  • Tirocinio pratico: almeno 1.000 ore (40 CFU) 

Profilo B – Professionista sanitario con formazione in Osteopatia D.O.

  • Titolo di studio: laurea in professione sanitaria (es. Fisioterapia) 
  • Formazione teorica: almeno 1.500 ore (60 CFU) 
  • Tirocinio pratico: almeno 1.000 ore (40 CFU) 

Compensazione delle ore di tirocinio

Il decreto introduce una tutela importante: qualora non siano state maturate tutte le 1.000 ore di tirocinio, è possibile compensare il requisito documentando 36 mesi di attività lavorativa, anche non continuativi. 

L’esperienza lavorativa deve essere svolta: 

  • a partire dall’11 gennaio 2018 
  • fino ai 24 mesi successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (data ancora da definire) 

In pratica: chi esercita la professione di osteopata potrà raccogliere documentazione fiscale che attesti lo svolgimento dell’attività datata dal gennaio 2018 sino ad oggi e continuare a raccogliere i documenti per i prossimi 2 anni almeno! 

 

3. Il percorso verso l’Equipollenza: l’Esame di Stato

L’iscrizione all’Elenco Speciale non rappresenta il traguardo finale. 
Il decreto stabilisce che entro 6 anni dall’iscrizione agli elenchi, il professionista deve completare il percorso di equipollenza: 

1. Misure compensative (integrazione CFU)

È prevista l’acquisizione o il comprovato conseguimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) nelle seguenti discipline: 

  • Medicina legale, etica e deontologia 
  • Organizzazione e management sanitario 
  • Normativa sulla prevenzione, sicurezza e radioprotezione 
  • Tecniche di primo soccorso e rianimazione 
  • Conoscenze interdisciplinari medico-chirurgiche 
  • Strategie di prevenzione e promozione della salute 

Le persone con laurea sanitaria hanno generalmente già conseguito tali CFU durante il percorso di studi universitario! 

2. Esame di abilitazione

Una volta completate le eventuali integrazioni di CFU, il professionista deve sostenere un esame di abilitazione teorico-pratico presso un’Università che abbia attivo il corso di laurea in Osteopatia. 

Resta ferma la possibilità per le Università di riconoscere ulteriori CFU derivanti da percorsi formativi pregressi (come ad esempio una laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie o una laurea in scienze motorie). 

3. Cancellazione dall'Elenco Speciale e Iscrizione all'Albo degli Osteopati

Il superamento dell’esame universitario sancisce l’ottenimento dell’equipollenza. A questo punto, il professionista viene cancellato dall’Elenco Speciale (che ha natura transitoria) e ottiene il diritto all’iscrizione definitiva all’Albo degli Osteopati.

Solo con quest’ultimo passaggio si acquisisce lo status pieno di professionista sanitario.

4. Scadenze fondamentali e passaggio all’Albo

Fine della formazione privata in Osteopatia:

Il decreto stabilisce una data chiave: 

31 agosto 2026 

  • entro questa data è possibile iscriversi a corsi privati di Osteopatia; 
  • chi si iscrive entro il termine potrà accedere agli Elenchi Speciali, purché completi il ciclo di studi. 

Passaggio dall’Elenco Speciale all’Albo degli Osteopati:

L’Elenco Speciale a Esaurimento è così definito poichè, una volta superato l’esame di abilitazione e ottenuta l’equipollenza del titolo, il professionista viene cancellato e iscritto ufficialmente all’Albo degli Osteopati dell’Ordine TSRM e PSTRP e può esercitare come professionista sanitario a pieno titolo. 

Gli elenchi speciali saranno cancellati al termine dei 6 anni previsti per la conclusione del percorso di equipollenza.

5. Differenze rispetto allo schema di decreto di settembre 2025

Il testo approvato il 18 dicembre 2025 dalla Conferenza Stato-Regioni introduce alcune correzioni tecniche e chiarimenti fondamentali. 

Quali sono le principali differenze?

Durata del percorso 

⏱️ 6 anni per conseguire l’equipollenza (non più 36 mesi come previsto nella bozza precedente) 

Ore di formazione pratica 

  • Confermate a 1.000 ore (40 CFU) 
  • Riduzione e maggiore tutela per gli osteopati senza laurea sanitaria 

Esperienza lavorativa 

Periodo di osservazione chiaramente definito: 

  • dall’11 gennaio 2018 
  • fino a 24 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (data da definire) 

Finestra temporale per l’iscrizione a percorsi in osteopatia non universitari 

Data definitiva fissata al 31 agosto 2026, senza ambiguità interpretative 

Il decreto sull’equipollenza segna l’avvio concreto della transizione dell’Osteopatia a professione sanitaria regolamentata, tutelando chi già opera e definendo regole chiare per il futuro. 

Per gli osteopati e per chi sta completando la formazione, questo è il momento cruciale per: 

  • verificare la propria posizione, 
  • pianificare correttamente il percorso per concludere la formazione, 
  • compiere scelte formative coerenti con il nuovo assetto normativo. 

Un’informazione corretta oggi è la migliore tutela professionale per il domani. 

 

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