Novità EOM Italia - 24.11.2025

L’equipollenza dei titoli di studio: un ponte tra passato e futuro professionale

Aggiornamento del 21 novembre 2025

L’equipollenza dei titoli di studio è un concetto fondamentale nel diritto amministrativo e nell’ordinamento professionale, specialmente in ambito sanitario. In termini semplici, stabilisce un’equivalenza giuridica tra titoli formativi diversi, spesso ottenuti in periodi o percorsi formativi precedenti (spesso “pre-universitari” o non accademici) e il nuovo titolo universitario abilitante istituito per l’esercizio di una professione regolamentata.

In sostanza, non è un’equiparazione tout court, ma un meccanismo che permette a professionisti già attivi, con titoli non universitari o un’esperienza professionale significativa, di ottenere il pieno riconoscimento giuridico per continuare a operare, evitando di dover ripetere un intero percorso formativo già svolto.

Il Precedente Storico: L'Equipollenza per i Fisioterapisti

Un caso storico di applicazione dell’equipollenza è quello che ha riguardato la figura del Fisioterapista.

Prima dell’istituzione del Corso di Laurea in Fisioterapia (CdL), l’accesso alla professione avveniva attraverso scuole regionali o statali che rilasciavano diplomi professionali (ad esempio, il Diploma di Terapista della Riabilitazione).

Quando la legge ha definito il profilo professionale del Fisioterapista e ne ha istituito il CdL abilitante (successivamente inserito nella classe di laurea L/SNT2), si è reso necessario un percorso per i professionisti già operanti.

L'iter normativo del Fisioterapista

Di seguito, in sintesi, il cammino che ha portato alla definizione attuale:

  • 1950s – 1971 | Gli albori: Nascono le figure del massofisioterapista e del terapista della riabilitazione, formati con corsi regionali. Con il D.P.R. 1409/1971, il Terapista della Riabilitazione ottiene il primo riconoscimento formale.
  • 1994 | La svolta: Il D.M. 741/1994 istituisce ufficialmente il Fisioterapista, professione sanitaria autonoma che sostituisce le figure precedenti, operando nella prevenzione, cura e riabilitazione.
  • 2001 | L’Università: Viene istituita la Laurea Triennale (SNT/2), che diventa il requisito obbligatorio e unico per l’esercizio.
  • 2018 | L’Ordine: La Legge Lorenzin (n. 3/2018) sancisce l’ingresso definitivo nel sistema ordinistico (Ordine TSRM-PSTRP).

Oggi, grazie anche alle leggi sull’equipollenza che hanno tutelato i professionisti formati prima del 2001, il fisioterapista è un pilastro insostituibile del SSN.

equipollenza-fisioterapisti

Cosa dovettero fare i fisioterapisti formati prima dell'istituzione del CdL?

Non tutti i fisioterapisti “storici” hanno preso la laurea. La legge offrì loro due strade principali per sopravvivere al cambiamento normativo del 2001:

La strada dell'Equipollenza (Il riconoscimento automatico)

La maggior parte dei professionisti che possedeva i “titoli storici” (es. i diplomi di Terapista della Riabilitazione rilasciati ai sensi della L. 860/84 o del DPR 162/82) non dovette tornare sui libri. Il Ministero della Salute emanò un decreto (D.M. 27 luglio 2000) che elencava quali vecchi diplomi erano giuridicamente equivalenti alla nuova laurea.

In pratica: Questi professionisti hanno continuato a lavorare con il loro titolo. Per la legge (concorsi pubblici, ospedali, libera professione) quel diploma valeva come se fosse una laurea, pur non essendolo accademicamente.

La strada della Riconversione Creditizia (Per chi voleva la Laurea)

Alcuni professionisti, invece, vollero ottenere il titolo accademico vero e proprio (la pergamena di Laurea), oppure avevano titoli che non garantivano l’equipollenza piena immediata.

Cosa fecero: Si iscrissero all’Università in percorsi speciali di “riconversione creditizia”. L’ateneo valutava il loro vecchio corso di studi e l’esperienza lavorativa maturata negli anni e la convertiva in CFU (Crediti Formativi Universitari).

Colmare il gap: Se il vecchio diploma valeva, per esempio, 120 crediti su 180, il professionista doveva acquisire i 60 crediti mancanti.

L’impegno concreto: Dovettero frequentare lezioni nei weekend o serali (spesso su materie moderne come Management sanitario, Inglese scientifico o Evidence Based Practice) e discutere una tesi finale. Solo alla fine di questo percorso ottenevano il titolo di Dottore in Fisioterapia.

Il Parallelismo Attuale: Il Caso dell'Osteopata

Oggi, un parallelismo simile, ma differente in molti passaggi, si sta verificando con la figura dell’Osteopata, individuata come professione sanitaria dalla Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) e il cui profilo è stato definito dal DPR 131/2021.

L'iter normativo dell'Osteopata

Negli ultimi anni, l’osteopatia ha percorso delle tappe normative volte al riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria.

  • Pre-2018: L’osteopatia non è una professione sanitaria. L’unico riferimento è la norma europea UNI EN 16686.
  • 2018 | Legge Lorenzin: è individuato l’osteopata come nuova professione sanitaria.
  • 2020-2021 | Accordo Stato-Regioni e DPR 131/2021: definiscono il profilo professionale e istituiscono la professione, rimandando a futuri criteri la valutazione dei titoli pregressi.
  • 2025: Viene diffuso lo Schema di Accordo Stato-Regioni del 31 luglio 2025, che propone i criteri per l’equipollenza.
iter-normativo-osteopatia

Cosa dovranno fare gli osteopati formati prima dell'istituzione del CdL?

1. Iscrizione agli elenchi speciali (fase transitoria)

Il professionista dovrà presentare Istanza di Valutazione per iscriversi agli Elenchi Speciali degli osteopati, istituiti presso gli Ordini dei TSRM e PSTRP. In questa fase si sottopone il proprio curriculum formativo e professionale per una verifica preliminare: una commissione esaminerà se il percorso svolto nel sistema “pre-universitario” soddisfa i criteri minimi stabiliti dall’Accordo (monte ore, materie, anni di formazione e pregressa laurea sanitaria). L’iscrizione a questo elenco è il lasciapassare per la fase successiva.

2. Accesso all'Università ed Esame Abilitante

Una volta iscritti all’elenco speciale, si accede alla fase accademica. Per ottenere il riconoscimento dell’equipollenza, è obbligatorio sostenere un esame di abilitazione presso una delle Università dove è istituito il corso di laurea in Osteopatia.

  • Verifica dei Crediti: Se il percorso pregresso è giudicato congruo e l’esperienza sufficiente, si accede all’esame.
  • Misure Compensative: In caso di carenze, sarà necessario colmare il gap prima di poter sostenere l’esame abilitante.

3. Cancellazione dall'Elenco Speciale e Iscrizione all'Albo degli Osteopati

Il superamento dell’esame universitario sancisce l’ottenimento dell’equipollenza. A questo punto, il professionista viene cancellato dall’Elenco Speciale (che ha natura transitoria) e ottiene il diritto all’iscrizione definitiva all’Albo degli Osteopati. Solo con quest’ultimo passaggio si acquisisce lo status pieno di professionista sanitario.

Il Master Universitario in Osteopatia nei Disturbi Neuro Muscolo Scheletrici ti offre un percorso accademico solido e riconosciuto pensato per valorizzare il tuo profilo professionale

Scopri di più

Come vengono valutati i crediti per l'esame? (Le due casistiche)

La procedura si biforca in due strade, a seconda del background del professionista (se possiede o meno un’altra laurea sanitaria).

1. Osteopata senza Laurea Sanitaria

Per chi ha solo il titolo diplomato di osteopata (senza una precedente laurea in ambito sanitario), il percorso è il seguente.

  • La Valutazione: formazione ed esperienza professionale saranno valutati nel dettaglio dalle commissioni preposte
  • Il Gap Formativo: È probabile che debbano colmare un “debito” di crediti, specialmente nelle materie biomediche di base o nel tirocinio clinico, poiché la formazione è avvenuta al di fuori del sistema universitario.
  • L’Obiettivo: Dovranno integrare la formazione fino a raggiungere i requisiti minimi (tramite corsi o tirocini compensativi) per essere ammessi al medesimo esame di abilitazione finale presso l’Università

2. Osteopata con Laurea Sanitaria

Questa categoria parte avvantaggiata nel calcolo dei crediti formativi necessari per accedere all’esame.

Il decreto stabilisce che, per essere ammessi all’esame di abilitazione, sono riconosciuti i CFU già acquisiti con laurea abilitante (o titolo equipollente) all’esercizio di una professione sanitaria.

Cosa significa: Chi è già Fisioterapista, ad esempio, vedrà riconosciuta la propria formazione universitaria sanitaria di base (anatomia, fisiologia, patologia, etc.). Dovrà quindi dimostrare di possedere le competenze specificamente osteopatiche per essere ammesso all’esame di abilitazione, senza dover ripetere materie sanitarie di base.

In sintesi, chi attualmente possiede un Diploma in Osteopatia non è automaticamente un dottore in osteopata per la legge. Per diventarlo, dovrà passare attraverso questo “imbuto” valutativo. Senza il superamento di questo iter e il conseguente provvedimento di equipollenza, il vecchio titolo rimarrà privo di valore abilitante e non consentirà l’iscrizione all’Albo, rendendo di fatto illegale l’esercizio della professione.

In un periodo di transizione come questo, affidati a una guida solida e autorevole: resta connesso con noi grazie al canale whatsApp EOM Italia per ricevere aggiornamenti chiari, tempestivi e utili per orientare il tuo percorso professionale.

Segui il canale ufficiale WhatsApp
eom-italia

L'importanza dell'Equipollenza per l'Osteopata

L’equipollenza per l’osteopata è cruciale:

  • Riconoscimento Formativo: Permette di sanare la posizione di migliaia di professionisti che hanno investito in percorsi formativi (spesso quinquennali) nelle scuole private, gli unici disponibili per decenni in Italia.
  • Valorizzazione dell’Esperienza: Riconosce il valore dell’esperienza professionale pluriennale acquisita “sul campo” in assenza di un quadro normativo universitario.
  • Tutela del Cittadino: Assicura che, con la successiva iscrizione all’albo professionale (prevista per chi ha il titolo universitario o l’equipollenza), tutti gli osteopati operanti siano inquadrati e soggetti alle medesime regole deontologiche e di qualità, a tutela della salute pubblica.

In conclusione, l’equipollenza non è solo un atto burocratico, ma un meccanismo di giustizia e di transizione che permette a una professione di evolvere da un sistema formativo non regolamentato a un moderno assetto universitario nazionale, senza disperdere il patrimonio di competenze e professionalità già esistenti.

Ti piacerebbe approfondire i dettagli specifici contenuti nello Schema di Accordo Stato Regioni del 2025 per capire i criteri di riconoscimento proposti per l'osteopata?

Scegli il Master Universitario in Osteopatia nei Disturbi Neuro Muscolo Scheletrici

Un percorso accademico che ti prepara davvero al nuovo scenario professionale, con una formazione universitaria solida e in linea con l’evoluzione ...
Vai al Master

Per restare sempre aggiornato

Entra nel nostro canale ufficiale di WhatsApp: notizie verificate, approfondimenti e tutte le novità che contano, direttamente sul tuo smartphone
Segui il canale ufficiale di WhatsApp

Gli articoli che potrebbero interessarti

11.11.2025

Seconda edizione del Corso l'Approccio Osteopatico alle Funzioni Orali

Scopri i dettagli
Novità EOM Italia
11.11.2025

L’evoluzione dell’Osteopatia in Italia

Scopri i dettagli
Novità EOM Italia
10.07.2025

Formazione osteopatica per logopedisti

Scopri i dettagli
Novità EOM Italia